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Il costo delle copie contabili può essere messo solo a carico di chi le chiede - Cassazione n. 4686 - 2018

Mercoledì, 7 Marzo 2018

L'art. 1129, comma 2°, cod. civ. assegna ad “ogni interessato” il diritto di prendere gratuitamente visione dei registri condominiali e di ottenerne copia, firmata dall'amministratore, previo rimborso della spesa. La legge non determina, però, l'ammontare del rimborso ed un'abnorme richiesta potrebbe, di fatto, pregiudicare l'esercizio del diritto.

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