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"Affermare che il bilancio condominiale è falso costituisce un evidente attacco personale nei confronti del soggetto incaricato a redigerlo"

Venerdì, 2 Febbraio 2018

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista un condomino, il quale era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “diffamazione” (art. 595 c.p.), commesso in danno del proprio amministratore di condominio.

Nello specifico, il condomino era stato ritenuto responsabile per aver diffuso, durante un’assemblea di condominio, uno scritto nel quale si affermava che sarebbe stato redatto un bilancio condominiale palesemente falso.

Ritenendo la condanna ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle considerazioni svolte dal condomino, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, non poteva essere messa in dubbio “la natura diffamatoria sia dello scritto diffuso nell’assemblea condominiale che delle dichiarazioni poste in essere dall’imputato durante gli incontri con gli altri condomini dopo l’assemblea condominiale”.

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