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"Chi sbaglia a pagare le spese deve chiederle solo a chi ha ricevuto il denaro" Cassazione 20037/16"

Giovedì, 21 Dicembre 2017

In caso di azione di ripetizione d'indebito il legittimato passivo è il soggetto che ha ricevuto il pagamento e non l'originario debitore.
La sentenza 20037 del 6 ottobre 2016 della Seconda Sezione della Corte di Cassazioneespone un interessante principio giuridico in tema di legittimazione passiva in caso di ripetizione di indebito.
Nel caso in questione una condòmina aveva acquistato un appartamento in uno stabile dalla precedente proprietaria, andando poi a risiedervi con il marito.
La venditrice, correttamente, aveva informato la nuova proprietaria dell'esistenza di un processo che aveva visto il condominio soccombere e che – quindi – avrebbe comportato la necessità del pagamento di una quota delle spese di lite.
A seguito della relativa delibera assembleare, venivano versavano le somme dovute ma diretamente dal marito della condòmina. Per ottenere dalla precedente proprietaria il rimborso delle cifre versate, poi, i coniugi si rivolgevano al giudice di pace competente; questo giudice – al termine del giudizio – rigettava la domanda dichiarando il difetto di legittimazione attiva della nuova proprietaria dell'immobile, la quale non aveva personalmente corrisposto le somme oggetto della domanda.
I coniugi, quindi, proponevano appello sulla base della circostanza che – essendo coniugati – entrambi sarebbero stati legittimati a ottenere il rimborso delle somme pagate per la predetta lite giudiziaria. La precedente proprietaria dell'immobile contestava la domanda della nuova proprietaria sulla base della circostanza che il marito, il quale aveva anticipato le somme, non sarebbe stato legittimato a chiederne il rimborso non essendo proprietario dell'appartamento. Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la richiesta dei coniugi e condannava la precedente proprietaria dell'appartamento al rimborso delle somme oggetto del giudizio. Secondo la Cassazione, invece, il giudice d’appello aveva errato nel proprio ragionamento per non avere considerato che «in tema di ripetizione dell'indebito soggettivo, passivamente legittimato alla relativa azione è l'«accipiens», cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, al quale va pertanto rivolta la domanda di restituzione».
Di conseguenza, quindi, il giusto legittimato passivo dell'azione di ripetizione delle somme pagate sarebbe stato l'accipiens (cioè, di fatto, probabilmente il condominio, perché è il condominio che ha ricevuto il denaro) e non l'originario debitore (cioè la precedente proprietaria).

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